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Visualizza versione completa : V & S: cambio il beneficario, ma se l'assicurazione non lo sa?


Voltaire
11-12-01, 21:49
Ricevo la domanda:

Un testamento redatto dopo l'emissione della polizza
dove per inciso viene scritto che nulla e' dato al
beneficiario della polizza è valido?


Io dico che sulla polizza non è stato effettuato il cambiamento del beneficiario, no?

galimba
11-12-01, 22:47
ciao volt,sempre a caccia di magagne ,raggiri e inciuci eh ?? :D:D:D:D:D:D:D:D

cmq,non vorrei dirti na caccata, ma in questo caso fa fede il testamento, anche se sulla polizza c'e' un altro beneficiario

se vuoi mi informo meglio,per scrupolo,ma dovrebbe essere cosi'

ciao

Voltaire
11-12-01, 23:04
E se il beneficiario si presenta all'incasso?

La compagnia paga in perfetta buona fede.

galimba
11-12-01, 23:10
guarda volt,al momento di presentazione del sinistro,si chiede appunto (come documenti da fornire ) se l'assicurato abbia fatto o no testamento
poi in base ai documenti acq si procede con la liquidazione


se vuoi cmq mi informo meglio, appena posso (non gestisco io direttamente queste pratiche)

volevo anche dirti: daresti un occhiata anche all'altro treadh che ho aperto su officine,cosi' almeno ti fai 2 risate?
.. (ci sarebbe da piangere )......

ciao

Voltaire
11-12-01, 23:21
Siamo in tema di polizze che esulano dall'asse ereditario (unit e index linked).

galimba
11-12-01, 23:25
ok

appena posso mi informo allora (spero di ricordarmi,al limite fammi un fischio...)

Voltaire
11-12-01, 23:28
Ho chiesto conferma se si tratta di polizza che esula o meno dall'asse ereditario: gradite conferme in entrambi i casi.

galimba
11-12-01, 23:41
non dovrebbe rientrare

caffe'
12-12-01, 00:27
la polizza index e' un contratto .
ed un contratto può essere variato alle condizioni previste dallo stesso.
se sulla nota informativa sta scritto che il cambio del beneficiario deve essere comunicato formalmente alla controparte, il solo testamento olografo (registrato dagli eredi) non fa fede.
la società deve pagare al beneficiario designato con la polizza, poi gli eredi possono far valere i diritti derivanti dal testamento in sede di causa civile.

Scritto da Voltaire
Ho chiesto conferma se si tratta di polizza che esula o meno dall'asse ereditario: gradite conferme in entrambi i casi.

Voltaire
12-12-01, 07:34
Scritto da caffe'
la polizza index e' un contratto .
ed un contratto può essere variato alle condizioni previste dallo stesso.



Appunto ciò che penso anche io: la polizza è un documento a sé stante, e nel caso di mancata appartenenza all'asse ereditario la compagnia nemmeno è tenuta alla cautela al momento del pagamento.

esse.erre
14-12-01, 16:40
Art. 1920 cod. civile
...... La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.
....... Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 1921 c.c.
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le qualipuò essere fatta a norma dell'articolo precedente.........
...........

Art. 1923 c.c. Diritti dei creditori e degli eredi.
.........
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alle imputazione e alla riduzione delle donazioni.

bluck
17-12-01, 19:05
Scritto da Voltaire
Ricevo la domanda:

Un testamento redatto dopo l'emissione della polizza
dove per inciso viene scritto che nulla e' dato al
beneficiario della polizza è valido?


Io dico che sulla polizza non è stato effettuato il cambiamento del beneficiario, no?


cazzarola, ecco dove avevi girato la mia domanda!!!!!
pensavo di non ricevere piu' risposta!

ciao voltaire

bluck
18-12-01, 19:03
cmq grazie lo stesso

il testamento se redatto dopo la stipula, fa fede...
in questo caso, l'ipotetica amante, beneficiaria caso morte della polizza, qualunque essa sia, per tutelarsi non dovrebbe che
far firmare al contraente assicurato una rinuncia alla facolta'
di poter in futuro cambiare beneficiario e un atto notarile
dove si mette per iscritto che comunque se non appare in testamento essa è la legittima benficiaria della polizza!
ciao

Voltaire
18-12-01, 20:31
Il punto è proprio che le unit ed index linked godono dell'esclusione dall'asse ereditario.

Contavo sul passaggio dei Vermoderatori......

Verm & Solitair
18-12-01, 22:37
Vi ho visto rispondere correttamente!

Voltaire
18-12-01, 22:49
Una conferma su unit ed index linked?

Grazie.

Verm & Solitair
18-12-01, 23:20
Per gli eredi, l'art. 1923, ci sembra sia stato richiamato, fa salve le norme in tema di collazione, imputazione (art. 781) e riduzione (art. 555 ss.) delle donazioni.

Che sia un contratto non vi è dubbio. Che lo sia oneroso anche. Tuttavia, l'attribuzione patrimoniale in favore di un terzo da parte del promittente (compagnia) comporta un sacrificio patrimoniale a carico dello stipulante (assicurato) mentre il destinatario (beneficiario) riceve soltanto gli effetti attivi

bluck
19-12-01, 18:44
Scritto da Voltaire
Una conferma su unit ed index linked?

Grazie.

non riesco a capire perche' specifichi unit e index

anche le vecchie classiche polizze vita funzionano allo stesso
modo, ovverosia, il problema del beneficiario caso morte
ce l'hanno anche loro! ciao

caffe'
20-12-01, 23:23
sich! più che un sacrificio patrimoniale a carico dell'assicurato è il sacrificio della vita visto che il benficiaio è caso morte!!

comunque nella nota informativa della polizza deve essere indicata la forma con la quale può essere modificato il beneficiario.
e' chiaro che la nota non può andare contro la Legge per cui deve prevedere anche il testamento, ma può precisare che nel testamento deve esser espressamente indicato il numeroi della polizza la data di stipula, la compegnia assicuratrice ecc ecc (cioè tutti gli estremi che la rendano facilmente identificabile)Scritto da Verm & Solitair
Per gli eredi, l'art. 1923, ci sembra sia stato richiamato, fa salve le norme in tema di collazione, imputazione (art. 781) e riduzione (art. 555 ss.) delle donazioni.

Che sia un contratto non vi è dubbio. Che lo sia oneroso anche. Tuttavia, l'attribuzione patrimoniale in favore di un terzo da parte del promittente (compagnia) comporta un sacrificio patrimoniale a carico dello stipulante (assicurato) mentre il destinatario (beneficiario) riceve soltanto gli effetti attivi :rolleyes:

Verm & Solitair
21-12-01, 08:58
;) Il riferimento è alla somma pagata dall'assicurato.