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CAPITOLO VI
CIO' CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE
78. Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato — che Dio ce ne scampi — il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo — come già stabilito dai miei Predecessori — non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice.(23)
79. Confermando pure le prescrizioni dei Predecessori, proibisco a chiunque, anche se insignito della dignità del Cardinalato, di contrattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo Successore, o promettere voti, o prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.
80. Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed alla attuazione di quanto è necessario per l'elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice.
81. I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.
82. Parimenti, vieto ai Cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle e invalide.
83. Con la stessa insistenza dei miei Predecessori, esorto vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio ed il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che anche fuori del Collegio Cardinalizio avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.
84. In tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante il periodo in cui si svolge l'elezione del Successore di Pietro, la Chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice, e implora da Dio il nuovo Papa come dono della sua bontà e provvidenza. Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (cfr 1, 14), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve perseverare unanimemente nell'orazione; così l'elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo Collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un'azione di tutta la Chiesa. Stabilisco perciò che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno i più insigni, appena avutasi notizia della vacanza della Sede Apostolica e, in modo particolare, della morte del Pontefice, dopo la celebrazione di solenni esequie per lui, si elevino umili e insistenti preghiere al Signore (cfr Mt 21, 22; Mc 11, 24), affinché illumini l'animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il Popolo di Dio.
85. Raccomando questo in modo vivissimo e cordialissimo ai venerandi Padri Cardinali che, a ragione dell'età, non godono più del diritto di partecipare all'elezione del Sommo Pontefice. Per lo specialissimo vincolo con la Sede Apostolica che la porpora cardinalizia comporta, si pongano alla guida del Popolo di Dio, radunato particolarmente nelle Basiliche Patriarcali della città di Roma ed anche nei luoghi di culto delle altre Chiese particolari, perché con la preghiera assidua ed intensa, soprattutto mentre si svolge l'elezione, si ottengano dall'Onnipotente Iddio l'assistenza e la luce dello Spirito Santo necessarie ai Confratelli elettori, partecipando così efficacemente e realmente all'arduo compito di provvedere la Chiesa universale del suo Pastore.
86. Prego, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia ìmpari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo e, nel donargli la dignità, gli concede la forza affinché non venga meno sotto il peso dell'ufficio.
CAPITOLO VII
ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE
87. Avvenuta canonicamente l'elezione, l'ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell'aula dell'elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali e il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per Ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri che saranno chiamati in quel momento, redige un documento circa l'accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.
88. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.
Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.
89. Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall'Ordo rituum conclavis, i Cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice. Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo in attesa l'avvenuta elezione e il nome del nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte l'Apostolica Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia della Basilica Vaticana.
Se l'eletto è privo del carattere episcopale, soltanto dopo che sarà stato solennemente ordinato Vescovo gli viene prestato l'omaggio e viene dato l'annuncio.
90. Se l'eletto risiede fuori della Città del Vaticano, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato Ordo rituum conclavis.
L'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui si fa menzione ai nn. 88 e 89 della presente Costituzione, viene fatta secondo l'uso della Chiesa dal Decano del Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sottodecano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.
91. Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l'assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.
92. Il Pontefice, dopo la solenne cerimonia di inaugurazione del pontificato ed entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto.
PROMULGAZIONE
Pertanto, dopo matura riflessione, e mosso dall'esempio dei miei Predecessori, stabilisco e prescrivo queste norme, deliberando che nessuno osi impugnare la presente Costituzione e quanto è in essa contenuto per qualsivoglia causa. Da tutti essa deve essere inviolabilmente osservata, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione. Essa sortisca ed ottenga i suoi pieni ed integri effetti, e sia di guida a tutti coloro a cui si riferisce.
Dichiaro parimenti abrogate, come è stato sopra stabilito, tutte le Costituzioni e gli Ordinamenti emanati a questo riguardo dai Romani Pontefici, e in pari tempo dichiaro del tutto privo di valore quanto da chiunque, con qualsiasi autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, venisse attentato in senso contrario a questa Costituzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro apostolo dell'anno 1996, decimottavo di Pontificato.
1 S. Ireneo, Adv. haeres. III, 3, 2: SCh 211, 33.
2 Cfr Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904): Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908), 239-288.
3 Cfr Motu proprio Cum proxime (1 marzo 1922): AAS 14 (1922), 145-146; Cost. ap. Quae divinitus (25 marzo 1935): AAS 27 (1935), 97-113.
4 Cfr Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945): AAS 38 (1946), 65-99.
5 Cfr Motu proprio Summi Pontificis electio (5 settembre 1962): AAS 54 (1962), 632-640.
6 Cfr Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 agosto 1967): AAS 59 (1967), 885-928; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), 810-813; Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975): AAS 67 (1975), 609-645.
7 Cfr AAS 80 (1988), 841-912.
8 Cfr Conc. Ecum. Vat. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, III; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 18.
9 Codice di Diritto Canonico, can. 332 § 1; cfr Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 44 § 1.
10 Cfr Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2: AAS 62 (1970), 811; Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 33: AAS 67 (1975), 622.
11 Codice di Diritto Canonico, can. 1752.
12 Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 332 § 2; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 44 § 2.
13 Cfr AAS 80 (1988), 860.
14 Cfr AAS 69 (1977), 9-10.
15 Cfr Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 2 § 4: AAS 69 (1977), 10.
16 Cfr n. 12: AAS 27 (1935), 112-113.
17 Cfr art. 117: AAS 80 (1988), 905.
18 Cfr AAS 80 (1988), 864.
19 Missale Romanum n. 4, p. 795.
20 Cfr Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), 76: Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908), 280-281.
21 Cfr Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945), 88: AAS 38 (1946), 93.
22 Cfr Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 74: AAS 67 (1975), 639.
23 Cfr S. Pio X, Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), 79: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), 282; Pio XII, Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945), 92: AAS 38 (1946), 94; Paolo VI, Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 79: AAS 67 (1975), 641.
INDICE
Introduzione
Parte prima
Vacanza della Sede Apostolica
Cap. I - Poteri del Collegio dei Cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica
Cap. II - Le Congregazioni dei Cardinali in preparazione dell'elezione del Sommo Pontefice
Cap. III - Circa alcuni uffici in periodo di Sede Apostolica Vacante
Cap. IV - Facoltà dei Dicasteri della Curia Romana durante la vacanza della Sede Apostolica
Cap. V - Le esequie del Romano Pontefice
Parte seconda
L'elezione del Romano Pontefice
Cap. I - Gli elettori del Romano Pontefice
Cap. II - Il luogo dell'elezione e le persone ivi ammesse in ragione del loro ufficio
Cap. III - L'inizio degli atti dell'elezione
Cap. IV - Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l'elezione
Cap. V - Lo svolgimento dell'elezione
Cap. VI - Ciò che si deve osservare o evitare nell'elezione del Sommo Pontefice
Cap. VII - Accettazione, proclamazione e inizio del Ministero del nuovo Pontefice
Promulgazione
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