Visualizza messaggio singolo
Vecchio 02-04-05, 16:25   #10 (permalink)
FaGal
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
E-commerce: le istruzioni del Ministero per aprire un negozio virtuale
di Annarita Gili

Pubblicate le istruzioni per la compilazione del modello Com 6-bis. La comunicazione relativa all'apertura di un'attività di commercio elettronico non è soggetta a bollo e va compilata in tre copie. Il modulo deve contenere l'indicazione precisa del sito Web sul quale viene svolta l'attività

http://www.apogeonline.com/webzine/2...oneModello.pdf

Il Ministero dell'industria ha recentemente diffuso le istruzioni per la compilazione del modello Com 6-bis, che deve essere utilizzato per effettuare la prevista comunicazione al comune per l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio online.

Le istruzioni fanno seguito alla circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 1° giugno 2000, n. 3487/C - di cui si è parlato in questo sito - in materia di vendita di beni tramite mezzo elettronico. La circolare aveva chiarito che il commercio elettronico è una attività soggetta a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 18 del d.lgs. 114/98, di riforma della disciplina del settore del commercio, in quanto deve essere considerato una forma speciale di vendita al dettaglio.

Le istruzioni prevedono, innanzitutto, che l'inizio dell'attività deve essere preceduto da una comunicazione indirizzata al comune nel quale l'esercente ha la residenza - o la sede, se è una persona giuridica - contenente una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e al settore merceologico di riferimento. Effettuata tale comunicazione, l'imprenditore deve attendere 30 giorni prima di iniziare l'attività indicata.

Il modello deve essere compilato in triplice copia - per il comune, per l'impresa e per la camera di commercio - e non è soggetto a bollo.

Qualora l'interessato sia un cittadino extracomunitario, dovrà indicare gli estremi del proprio domicilio in Italia - o della propria residenza all'estero se non soggiorna in Italia - e allegare una fotocopia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo.

Il sito Web, che deve essere necessariamente indicato, deve essere quello sul quale il soggetto svolge effettivamente l'attività di vendita. Inoltre, se il sito è inserito in un portale, deve essere indicato anche il nome di quest'ultimo.

Devono essere chiaramente indicate anche tutte le informazioni richieste relative al deposito merci utilizzato da chi svolge attività di e-commerce e all'individuazione del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati.

È opportuno ricordare, infine, che la sanzione prevista dall'art. 22, 1° comma, del d.lgs. 114/98, per chi non effettua la comunicazione richiesta, va dai 2.582, 28 ai 15.493,71 Euro.
FaGal non  è collegato   Rispondi citando