Citazione:
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Originalmente inviato da FabioGalletti
Considerazioni: le obiezioni che sollevi sono teoriche o concrete?
Detto ciò, è sufficiente la sentenza di omologa del concordato. Infatti con essa viene meno per giurisprudenza costante interesse ad agire e quindi viene fatta decadere normalmente qualsiasi azione giudiziale volta a ricostituire attivo. Poi trovo strano questo accordo (per non dire altro). poi non è chiaro lo sviluppo della vertenza
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Ciao Fabio, garzie ancora per l'attenzione.
Le obiezioni sono tutte concrete.
La sentenza di omologa del concordato non ha fatto altro che trasferire le revocatorie dal fallimento al concordato. La revocatori non è stata portata avanti dal curatore dopo che ebbe accertato la congruità del prezzo pagato (ci sono stati appartamenti venduti per un decimo del loro valore). L'accordo che c'è stato non è strano, a mio avviso si trattò di una via meschina per far si' che mio padre si accollasse le spese della cancellazione della trascrizione della revocatoria che non sarebbe mai dovuta essere posta in essere. E' scritto su carta intestata della società assuntrice del concordato e fu sottoscritto da mio padre, dal curatore, e dall'amministratore della società assuntrice;
Anche il concordato s'è chiuso, ma nel decreto di chiusura manca l'ordinanza del giudica a cancellare tutte le pendenze eventusalmente presenti e il conservatore, senza uno specifico riferimento all'immobile, non effettua la cancellazione.
Grazie