Infortunio in itinere indennizzabile anche in caso di breve sosta nel tragitto
21/01/2005
Un'ordinanza dell'11 gennaio 2005 della Corte Costituzionale stabilisce che una breve sosta nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, non in grado di alterare le condizioni di rischio dell'assicurato, non integra l'ipotesi dell'interruzione ai fini dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere.
La Corte Costituzionale si è espressa in merito all'ordinanza del 29 aprile 2003 del Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra i superstiti di un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo per una breve sosta,e l'Inail. Nel merito il Tribunale di Trento aveva dichiarato "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell'occasione di lavoro".
In conclusione la Corte Costituzionale ha espresso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, del d.P.R. del 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art.12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata.
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