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Così si è espressa la giurisprudenza citata dagli istituti di credito: "Mentre nel contratto di deposito regolare senza termine, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione. Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli art. 1782 e 1817 c.c., coincide con quello in cui la cosa è stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell'art.1183 c.c." (Cass. Civ., sez. III, 24 gennaio 1979 n. 535, Caccia c. Gamberta, in Banca borsa tit. cred. 1981, II,11.e in Giust. civ. Mass. 1979, 241). E ancora : "La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione".(Cass. Civ., sez. I, 3 maggio 1999, n. 4389 Banca pop. Novara c. Genovese e altro Banca borsa tit. cred. 2000,II, 505 nota BRIOLINI).
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