Citazione:
Originalmente inviato da ~Qohèlet~
Brevemente: i crediti ceduti "pro solvendo" sono garantiti, in parte o del tutto, dal cedente. A differenza delle cessioni "pro soluto", dove l'acquirente si fa carico del rischio che il credito non sia onorato.
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da quanto scritto da R.Naish, lui chiede la cessione del debito e non cessione del credito. A mio avviso ha mischiato i vari termini.
Uno riguarda la modificazione soggettiva dal lato passivo, la seconda dal lato attivo.
Per quanto riguarda le modificazioni soggettive dal lato passivo, abbiamo delegazione, espromissione e accollo.
Fatta questa, dovuta precisazione, confermo quanto scritto.
Abbiamo le formule pro soluto e pro solvendo per indicare una cessione di un credito.
con la "pro soluto" il cedente non garantisce il cessionario dal buon fine del credito.
In caso di cessione pro solvendo il cedente risponde nei limiti di quanto egli abbia eventualmente ricevuto.Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è nullo.
Dal lato passivo mi viene in mente la delegatio solvendi (il delegante ordina al delegato di pagare direttamente al delegatario).