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In effetti, la formula adottata dalla Consob gią con delibera dell'11 gennaio 1994 n. 7679 era chiara, lą dove si faceva riferimento "all'atto della ricezione dell'ordine" l'intermediario doveva accertare "la copertura". E sul punto vedi anche la comunicazione Consob del 9 marzo 1994 n. 94002186.
Dobbiamo vedere ora anche la nuova disciplina sulla compensazione e garanzia (novitą sul punto).
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