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Si definisce "nona deguata" una disposizione che il cliente chiede di mettere in pratica ma che non è allineata (adeguata, appunto) al proprio profilo di investitore per almeno una delle caratteristiche seguenti: tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.
Per cercare di distinguere l'eventuale caratteristica di non adeguatezza, l'intermediario deve utilizzare tutti i dati di cui dispone, sia quelli generali (età, professione, ecc.) sia quelli specifici che il cliente ha rilasciato all'apertura del rapporto (esperienza in tema di strumenti finanziari, ecc.: il cliente che non comunica tali dati deve specificatamente indicarlo con un'apposita dichiarazione sul contratto).
Se ravvisa gli estremi di inadeguatezza, l'intermediario deve avvertire il cliente, e porre in essere la disposizione solo se il cliente conferma l'intenzione (in pratica, firma per presa visione delle caratteristiche di inadeguatezza).
Se l'intermediario pone in essere un'operazione non adeguata senza aver raccolto l'autorizzazione specifica del cliente, il cliente stesso puo' pretendere il risarcimento dell'eventuale danno cagionatogli dall'operazione stessa.
Per valutare le caratteristiche di non adeguatezza, a volte, bisogna studiare per bene tutte le caratteristiche dell'investitore, delle comunicazioni che ha fornito all'intermediario, alla sua operatività precedente e successiva sina in quantità (dimensione) che in qualità (tipologia, oggetto, frequenza), perché a volte il confine tra adeguatezza ed inadeguatezza è parecchio sottile.
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