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Le nuove figure professionali dei Mediatori creditizi e degli Agenti in attività finanziaria
(a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche - Dottori Luigi Rizzi e Marco Corica)

Di recente, sono intervenuti provvedimenti normativi riguardanti nuovi soggetti, i Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria, operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria e sottoposti al controllo dell'Ufficio Italiano dei Cambi. In particolare:

Mediatori creditizi

L'art. 2 del D.P.R. n. 287 del 28.7.2000 definisce Mediatore creditizio colui che, professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Pertanto, finalità principale del Mediatore è quella di mettere in contatto due parti potenzialmente interessate alla conclusione di un determinato "affare", mantenendo rispetto alle stesse una posizione di indipendenza, analogamente alla nozione di Mediatore contenuta nel Codice Civile all'art. 1754.

I Mediatori creditizi, rispetto agli altri mediatori che svolgono la propria attività in ambiti diversi da quello finanziario e creditizio, sono soggetti ad un particolare divieto previsto dalla normativa di settore che consiste nell'impossibilità di concludere contratti, nonché di effettuare qualsiasi forma di pagamento o finanziamento per conto dei soggetti (banche o intermediari finanziari) a favore dei quali essi svolgono l'attività di mediazione.
Per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi di iscrizione in un apposito Albo, l'attività di Mediatore creditizio è riservata alle persone fisiche che siano iscritte in un apposito Albo istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il D.P.R. n. 287/2000 stabilisce che qualora l'attività di mediazione creditizia sia svolta da persone giuridiche, la stessa dovrà essere esercitata per il tramite di persone fisiche che, a loro volta dovranno essere iscritte nell'apposito Albo.

Per l'iscrizione all'Albo occorre possedere degli specifici e tassativi requisiti formali e sostanziali, i quali si differenziano a seconda che l'attività sia esercitata da persone fisiche o giuridiche.
Per le persone fisiche, infatti, è richiesta la cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di uno Stato con il quale sussista un rapporto di reciprocità. Inoltre occorre avere il domicilio in Italia, il diploma di scuola media superiore ed il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del Testo Unico Bancario per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari.
Con riguardo alle società, invece, il D.P.R. n. 287/2000 stabilisce che possono essere iscritte all'Albo le strutture societarie aventi sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi la sede legale all'estero che rispondano a tre esigenze e precisamente:

1) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;
2) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'Albo U.I.C.;
3) presenza dei requisiti di onorabilità sia in capo agli esponenti aziendali che agli azionisti in posizione di controllo.

I requisiti sopra indicati, dovranno integrare le domande che i soggetti interessati, persone fisiche e giuridiche, presenteranno all'U.I.C.; il quale, verificando la conformità delle stesse ai modelli predefiniti, procederà all'iscrizione all'Albo, dandone comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le suddette domande dovranno contenere, per le persone fisiche:

  • i dati anagrafici
  • la residenza
  • il domicilio
  • nonché il possesso dei requisiti di onorabilità.

Viceversa, nelle domande di iscrizione inoltrate da parte del legale rappresentante delle società dovranno essere indicate:

  • la denominazione e la ragione sociale;
  • la sede principale o secondaria dotata di rappresentanza stabile in Italia;
  • il numero di codice fiscale e gli estremi dei soggetti iscritti all'Albo attraverso i quali le società svolgeranno la loro attività di mediazione.

Alla domanda presentata dalle persone giuridiche dovranno essere allegati la copia dell'atto costitutivo, il certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese ed infine le dichiarazioni dei soci di controllo, ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario, che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Agenti in attività finanziaria

L'attività degli Agenti in attività finanziaria è disciplinata dal D. M. del 13 dicembre 2001, n. 485, in attuazione del D. Lgs. del 25 settembre 1999, n. 374, che ne detta le funzioni e gli ambiti di operatività.
In particolare, il decreto dispone che tali soggetti, iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC, esercitano l'attività di agenzia in attività finanziaria attraverso la promozione e la conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, sulla base di un incarico stabile, da parte di intermediari finanziari.
In relazione a tali attività, inoltre, le disposizioni di vigilanza disciplinano i rapporti tra gli Agenti in attività finanziaria e le banche, con particolare riferimento ai profili concernenti:

  • l'attività bancaria fuori sede (cfr. Tit. III, Cap. 2, sez. III, delle istruzioni di vigilanza per le banche);
  • le partecipazioni delle banche (cfr. Tit. IV; Cap. 9, delle istruzioni di vigilanza).

Ai fini dell'inquadramento degli Agenti in attività finanziaria nell'ambito della disciplina dell'operatività bancaria fuori sede, si fa presente che l'art. 3 del D. M. n. 485/2001, in attuazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, prevede che gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario possono stabilmente avvalersi degli Agenti in attività finanziaria, ai fini della promozione e della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dal medesimo art. 106.

Ciò premesso, con le presenti disposizioni gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario vengono ricompresi tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede, attraverso la promozione ed il collocamento di prodotti e servizi finanziari, per conto delle banche.
L'esercizio di tali attività deve avvenire sulla base di apposite convenzioni, le quali devono vincolare l'operatività degli intermediari su prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti e non siano modificabili.
Nell'ambito di tali convenzioni, gli Agenti in attività finanziaria, di cui gli intermediari convenzionati si avvalgono, possono promuovere e collocare anche i prodotti bancari a condizione che gli Agenti medesimi esercitino esclusivamente attività finanziarie e quelle connesse e strumentali.

In deroga a quest'ultima previsione, si precisa che, con riferimento alla distribuzione di carte prepagate e moneta elettronica bancarie, gli intermediari finanziari possono avvalersi anche di Agenti che svolgono contestualmente attività di natura commerciale

 

Rubrica curata da: Dott. Luigi Rizzi

Per ogni chiarimento o delucidazione Vi invitiamo a contattarci accedendo alla Sezione "Contattaci", o ad telefonare ai seguenti numeri (06 80690205; 02 48028441).
Vi invitiamo inoltre a consultare i documenti di consulenza contenuti nella Sezione "Studi e Commenti".



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