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INTRODUCING BROKER: LA POSIZIONE DELLA CONSOB

Gli introducing broker ( o "produttori" ) sono persone che, pur non essendo iscritte all'albo dei promotori finanziari, per ragioni principalmente legate all'attività professionale svolta (si pensi, ad esempio, ai dottori commercialisti, agli avvocati, ai ragionieri, ai notai, ai consulenti di investimento, ecc.), si trovano spesso a dover segnalare ai propri clienti una banca, una SIM o una SGR ove instaurare un rapporto di intermediazione mobiliare.

La liceità di tale attività non era, sino ad oggi, pienamente pacifica.

Un autorevole contributo in tal senso ci viene offerto da una recente comunicazione CONSOB (Comunicazione n. DIN/2049119 del 15-7-2002) avente ad oggetto, appunto, l' << attività di segnalazione svolta per conto di intermediari autorizzati da parte di soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari >>.

La CONSOB, con la suindicata Comunicazione, prende atto del diffuso utilizzo dei c.d. "produttori" nell'ambito dell'attività svolta fuori sede per conto di soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e ribadisce che lo svolgimento di tale attività non risulta sottoposto a riserva di legge.

Per tale attività non risulta, quindi, operante l'obbligo di impiego di promotori finanziari, stabilito all'art. 31, del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998) con riferimento alla promozione e collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento.

Più in particolare la CONSOB precisa che " l'attività consistente nella mera <segnalazione> della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare".

Ciò tuttavia la CONSOB nel sottolineare l'estrema labilità nella distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede, ritiene opportuno richiamare gli intermediari al rispetto dell'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, adottando cautele concretamente idonee a limitare l'attività svolta dai c.d. "produttori" ad una mera <segnalazione>, nei termini sopra individuati, non essendo sufficiente la predisposizione di convenzioni con i produttori circa la limitazione dell'attività consentita.

Con riguardo alla retribuzione dei produttori, la CONSOB, inoltre, ritiene non facilmente giustificabili componenti retributive riferite ad una attività successiva all'acquisizione del cliente da parte dell'intermediario.
Ove, poi, gli intermediari ritengano di legare, anche solo in parte, il compenso dei segnalatori a componenti riferite ai risultati dell'attività prestata (es. effettiva sottoscrizione di contratti di investimento, patrimonio conferito in amministrazione o gestione, etc.), di tale particolarità dovrà tenersi conto nel definire i controlli sull'attività svolta da tali soggetti. Infatti, sempre secondo la CONSOB, un meccanismo di remunerazione legato ai risultati ottenuti risulta potenzialmente idoneo ad indurre i c.d. "produttori" a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell'intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti.

L'intermediario, in sostanza, è tenuto ad approntare apposite procedure ed un sistema di controlli idoneo a scongiurare che l'attività del segnalatore si estenda alla vera e propria promozione.

Per quanto concerne le soluzioni organizzative adottate per lo svolgimento dell'attività fuori sede, gli intermediari dovranno destinare risorse sufficienti al coordinamento di tali figure nell'ambito della rete commerciale (a ciascun promotore finanziario potranno essere affidati segnalatori in numero non eccedente le effettive possibilità di controllo sull'attività da questi svolta).

I produttori non potranno utilizzare i moduli contrattuali standard predisposti dall'intermediario per l'attivazione dei rapporti con la clientela e per la formalizzazione delle successive scelte di investimento, dovendo essere un promotore finanziario l'unico interlocutore "fuori sede" con i clienti.

D'altra parte, anche i promotori finanziari, alla cui responsabilità è affidato il coordinamento e controllo immediato dei produttori, saranno tenuti a vagliare l'operato dei soggetti a questi sottoposti.

In conclusione, gli intermediari dovranno svolgere nei confronti dei produttori un'attività di prevenzione e controllo sull'operato degli introducing broker.

Rubrica curata da: Dott. Luigi Rizzi

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