news   titoli   quotazioni   forum
Ricerca
USER PASS | Registrati | Password Persa
 
Risparmiatorionline

IndiciPrezzo%
22156.00+1.89
29694.00+1.84
26148.00+2.38
28841.00+2.16
2325.88+0.95
0.00+0.00
11935.00+1.37
6536.09+1.45

TitoloPrezzo%
0.5180+24.01
0.9700+21.02
0.7615+17.06
11.9000+14.07
0.8500+13.33

TitoloPrezzo%
0.7500-6.25
0.5900-3.75
7.2600-3.14
7.7100-3.14
1.4000-3.11

TitoloPrezzo%
0.9200-0.41
0.1665+1.46
3.3125+6.14
0.0483+5.46
1.3700+2.32

www.risparmiatorionline.it

PROMOTORI FINANZIARI

ampliati i casi di iscrizione di diritto all'Albo[1]

 

1. L'obbligo di iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di promotore finanziario

Il Testo unico della Finanza (art 31 del D.Lgs. n. 58/1998) dispone che per effettuare l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento i soggetti abilitati[2] devono avvalersi di una specifica figura professionale qual è quella del promotore finanziario.

Per esercitare la professione di promotore finanziario è necessario essere iscritti all'Albo Unico Nazionale dei promotori finanziari il quale è istituito presso la Consob.

L'iscrizione si consegue, generalmente, dopo il superamento di un apposito esame di abilitazione volto alla valutazione del candidato e l'accertamento della sussistenza di determinati requisiti richiesti dalla legge.

Il Regolamento Consob n. 11522 prevede, inoltre, delle ipotesi di iscrizione di diritto all'Albo con esenzione della prova valutativa di abilitazione. Possono conseguire l'iscrizione di diritto coloro che risultano essere in possesso di alcuni specifici requisiti di professionalità i quali devono essere accertati dalla stessa Consob.

2. I requisiti di professionalità che esonerano dalla prova valutativa

Come accennato sopra la Consob può esonerare dal sostenimento dell'esame valutativo i candidati che abbiano acquisito una specifica competenza professionale la cui sussistenza deve essere accertata dalla stessa Autorità.

Per specifica competenza professionale si deve intendere l'aver svolto per un determinato periodo le attività indicate dall'art. 4 del D. M.  n. 472/1998, le quali sono le seguenti:

a)     agente di cambio iscritto al ruolo unico o speciale presso il Ministero del Tesoro;

b)     negoziatore abilitato ai sensi dell'art. 7, 2 comma, della Legge n. 1/1991;

c)      funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del T.U.F. o al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca, o personale preposto ad una dipendenza o a un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, o responsabile del controllo interno. 

Per le attività indicate alle lettere c) e d) il periodo di svolgimento complessivamente richiesto è di tre anni almeno, anche se suddiviso in uno o più intervalli di tempo.

L'effettivo esercizio delle sopra indicate attività che consente l'iscrizione di diritto all'Albo deve essere debitamente documentato mediante la produzione alla Consob di una dichiarazione autenticata rilasciata dal legale rappresentante del soggetto presso il quale le medesima attività sono state prestate. Dalla dichiarazione deve risultare l'ufficio ricoperto, le mansioni svolte ed il periodo di effettivo esercizio professionale.

3.  Gli orientamenti della Consob in ordine ai requisiti professionali che esonerano dalla prova di idoneità

La Commissione ha più volte affermato che i casi di esenzione dalla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari sono da considerarsi tassativi, pertanto, si riferiscono esclusivamente alle esperienze o alle figure professionali espressamente indicate nell'art. 4 del D.M. n. 472/1998.

Tale affermazione di principio comporta che le fattispecie prese in considerazione dalla norma non possono essere sottoposte ad interpretazione estensiva o analogica, al fine di ricomprendervi figure professionali simili o con caratteristiche analoghe.

Tuttavia, in alcune circostanze, la Commissione ha riconosciuto il diritto all'esonero dalla prova di valutazione a soggetti non espressamente contemplati nella normativa in esame, riconoscendo come valida la loro esperienza professionale.

Tale prevalente orientamento può essere riscontrato soprattutto nei più recenti interventi della Commissione.

Infatti, già con Comunicazione n. DI/1064732 del 23 agosto 2001, la Consob aveva concesso l'iscrizione di diritto ad un soggetto che aveva ricoperto l'incarico di Direttore Generale presso una SIM, sebbene tale specifica figura professionale non sia espressamente contemplata dall'art, 4 del D.M. n. 472/1998.

La qualifica di Direttore Generale, infatti, come ha affermato la stessa Commissione, "pone chi vi è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria, con la conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo".

In proposito, la Consob ha, inoltre, specificato che le SIM, essendo imprese autorizzate a svolgere servizi di investimentoai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 58/1998 comportano senz'altro per colui che, nell'ambito della loro organizzazione interna svolge funzioni di Direttore Generale, l'assunzione di responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi di investimento offerti dalla società e ciò costituisce un'innegabile fonte di qualificate e complete esperienze professionali nel settore.

Con la più recente Comunicazione del 28 settembre 2001, n. DIN/1073058 la Consob ha riconosciuto che lo svolgimento per un periodo superiore a tre anni delle mansioni di Amministratore Delegato di una società di intermediazione mobiliare costituisce un idoneo presupposto per ottenere l'esenzione dalla prova valutativa, sebbene neanche tale qualifica rientri tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del D.M. n. 472/1998 ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.

Infatti, anche questa figura professionale appartiene al vertice della struttura organizzativa societaria, pertanto è dotata di poteri decisionali certamente maggiori rispetto a quelli di un qualsiasi esponente aziendale appartenente alla carriera direttiva. Inoltre, nell'ambito dell'oggetto della delega conferita all'amministratore dalla Società sono senz'altro ricompresi alcuni dei servizi di investimento prestati dalla SIM.

In tal modo sono stati ampliati i casi di iscrizione di diritto all'Albo dei promotori, oltre quelli espressamente contemplati dalla legge.

In conclusione, poiché i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 492/1998 come necessari per ottenere l'esonero dalla prova valutativa e la conseguente iscrizione di diritto, rappresentano le condizioni minime indispensabili per far ritenere che il soggetto abbia effettivamente maturato l'esperienza professionale richiesta dalla legge ai fini del suddetto esonero, le figure professionali che non sono espressamente richiamate possono ottenere il beneficio solo a seguito di un concreto  riscontro del "grado" di funzionario o di dirigente effettivamente ricoperto all'interno della struttura societaria.

Nel caso di un soggetto che non possieda la qualifica di funzionario la specifica esperienza professionale richiesta per ottenere l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari può ritenersi sussistente quando sia riscontrabile che l'effettivo svolgimento di mansioni abbia comportato l'assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento[3]

Tale verifica non è necessaria nel caso in cui  il soggetto abbia rivestito un ruolo di vertice nell'ambito della struttura organizzativa societaria la cui qualifica sia senz'altro riconducibile alla "carriera direttiva", come nel caso della funzione di Direttore Generale ovvero di Amministratore Delegato.

Questi incarichi, infatti, implicano di per sé l'attribuzione di poteri decisionali e l'assunzione delle responsabilità che sono ad essi connesse in riferimento alle materie che costituiscono l'oggetto sociale, rendendo superflua ogni eventuale verifica dell'effettivo "grado" di funzionario o dirigenziale ricoperto dal soggetto che riveste le suddette qualifiche.

[1] Il presente documento costiuisce una sintesi del documento di consulenza redatto dal dott. Luigi Rizzi e dalla Dott.ssa Annarita Ragni - "Studio Rizzi - Ufficio Studi e Ricerche"  disponibile sul sito www.risparmiatorionline.it nella sezione "Studi e Commenti"..

[2] Per soggetti abilitati si intendono:

§         le imprese di investimento

§         le società di gestione del risparmio;

§         le Sicav;

§         gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.107 del testo Unico Bancario;

§         le banche autorizzate.

 

[3] In tal senso si è espresso anche il Ministero del Tesoro con circolare del 30 gennaio 1998 emanata sotto la vigenza del Decreto Eurosim (D.Lgs. n. 415/1996) ed avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. n. 322 del 30 giugno 1997, ma ora perfettamente applicabile anche alla formulazione del vigente D.M. n. 472/98.

Rubrica curata da: Dott. Luigi Rizzi

Per ogni chiarimento o delucidazione Vi invitiamo a contattarci accedendo alla Sezione "Contattaci", o ad telefonare ai seguenti numeri (06 80690205; 02 48028441).
Vi invitiamo inoltre a consultare i documenti di consulenza contenuti nella Sezione "Studi e Commenti".



Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2008 Browneditore S.p.A. P. IVA 12899320159 - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.